Cassazione: Risarcimento del danno per demansionamento e prescrizione decennale

Con riferimento al danno subito dal lavoratore per demansionamento, la Corte di Cassazione ha precisato che la richiesta di risarcimento da parte dell’interessato è soggetta al termine decennale di prescrizione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17579 del 18 luglio 2013, ha statuito l’erronea applicazione da parte della Corte di appello del termine quinquennale di prescrizione, in quanto il pregiudizio subito ha natura contrattuale e la relativa pretesa è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni.

 

Fonte: Seac

Cassazione: licenziamento illegittimo in caso di aspettativa chiesta prima della scadenza del periodo di comporto

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che ha presentato richiesta di aspettativa in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del periodo di comporto.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17590 del 18 luglio 2013, ha chiarito che è ingiustificato il recesso del datore di lavoro che non ha considerato la domanda proposta dal dipendente, rilevando, altresì, il rifiuto dello stesso datore alla richiesta di conteggio delle assenze già consumate.

 

Fonte: Seac

Cassazione: Illegittimo il licenziamento collettivo se non rispetta l’accordo sindacale

Il licenziamento collettivo è illegittimo se il datore di lavoro non rispetta i criteri concordati in sede sindacale, relativi all’individuazione dei dipendenti in esubero per la procedura di mobilità e non consente ai lavoratori stessi di verificare se effettivamente i criteri utilizzati per individuare i lavoratori da licenziare sono quelli concordati con le organizzazioni sindacali.

Lo ricorda la Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 17119 del 10 luglio 2013, conferma la condanna dell’azienda al risarcimento del danno ai lavoratori ricorrenti, compreso il danno biologico, a nulla rilevando le motivazioni opposte dall’azienda, che riteneva di essere stata “danneggiata” dalla mancata accettazione da parte dei dipendenti di un demansionamento che avrebbe consentito di non ricorrere al licenziamento collettivo. La Suprema Corte precisa che tale “rifiuto” è già stato considerato nella redazione delle graduatorie per individuare i lavoratori in esubero e non può essere fatto valere nuovamente per non corrispondere le somme stabilite dal giudice di secondo grado.

 

Fonte: Seac

Cassazione: Colpevole di ingiuria il Manager che accusa pubblicamente il sottoposto

Il responsabile dell’azienda che, durante una riunione con tutti i dipendenti, imputa ad un sottoposto gli scarsi risultati aziendali nonché il danneggiamento di alcune autovetture di proprietà degli altri lavoratori, seppur quest’ultima accusa con il beneficio del dubbio, è reo di ingiuria, in quanto accusa il lavoratore senza prove concrete e lo sottopone alla riprovazione “gratuita” dei colleghi.

Tale, in sintesi, il pensiero della Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 30502 del 15 luglio 2013 conferma la condanna del dirigente aziendale e chiarisce che non rilevano, ai fini della decisione, le testimonianze rese da altri lavoratori che confermano le inadempienze lavorative del sottoposto e le voci di corridoio che lo vogliono principale indiziato dei danni alle macchine dei colleghi.

 

Fonte: Seac

Cassazione: licenziamento illegittimo motivato dal mancato raggiungimento dei risultati

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l’azienda proceda con il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore, lo stesso non potrà considerarsi legittimo se giustificato con la motivazione dello scarso rendimento per mancato raggiungimento dei risultati.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17371 del 16 luglio 2013, ha precisato che lo scarso rendimento del lavoratore, legato al mancato raggiungimento dei risultati richiesti in molteplici incarichi a lui assegnati, non può di per sè giustificare alcun provvedimento espulsivo. Tale ultimo assunto trova fondamento nel principio per il quale quello che lega il prestatore al datore di lavoro è un obbligo di mezzi e non un obbligo di risultati.

 

Fonte: Seac

Cassazione: abitazione del lavoratore considerata dipendenza aziendale in caso di controversia

La Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso di controversia con il datore di lavoro, l’abitazione del dipendente, in presenza di mezzi adeguati all’attività lavorativa (ad esempio pc e adsl), può essere considerata dipendenza aziendale ai fini dell’individuazione del Foro competente a conoscere della lite.

Nello specifico la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 17347 del 15 luglio 2013, ha precisato che, vista la sempre maggiore diffusione del telelavoro soprattutto nel settore terziario, il giudice incaricato di dirimere la controversia va individuato nel Foro nel cui territorio risiede il lavoratore, qualora la sua abitazione, dalla quale svolge una serie di attività produttive grazie ad una sufficiente attrezzatura tecnologica, rappresenti una vera e propria articolazione dell’impresa.

Fonte: Seac

Cassazione: abuso di potere del superiore e licenziamento sproporzionato

Con la Sentenza n. 17315 del 15 luglio 2013 la Corte di Cassazione interviene in merito all’abuso di potere di un responsabile nei confronti di un sottoposto minacciato di licenziamento.

Nello specifico la Suprema Corte ha giudicato sproporzionata l’intimidazione al licenziamento nei confronti del sottoposto, qualora non avesse comprato tutta la merce in scadenza alla quale, senza dolo, il lavoratore non aveva applicato l’etichetta di sconto.

Inoltre la Corte di Cassazione ha giudicato la condotta del caporeparto oggettivamente grave sotto un aspetto sia morale che patrimoniale, tanto da configurarsi il delitto di violenza privata a danno della subalterna.

 

Fonte: Seac

Cassazione: videosorveglianza legittima se l’intento è di tutelare l’azienda da illeciti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30177 del 12 luglio 2013, ha confermato la possibilità di utilizzare impianti di videosorveglianza in luoghi comuni all’interno dell’impresa, come ad esempio l’atrio dove si trova il timbratore, se il fine per il quale sono fatte le riprese è quello di tutelare l’impresa da possibili illeciti. Inoltre, le registrazioni possono essere utilizzate ai fini della prova di eventuali reati.

Nel caso in specie, alcuni dipendenti delle Poste Italiane, colpevoli di peculato e truffa, si erano rivolti al giudice perché ritenevano leso il principio sancito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori congiuntamente a quanto previsto dall’art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio). La Suprema Corte, però, ha ritenuto che, se da un lato i singoli uffici dei lavoratori possono essere assimilati ad un domicilio (lavorativo) e pertanto non possono essere videosorvegliati, così non è per luoghi comuni quali atrii o corridoi, e ha ribadito la piena utilizzabilità di impianti di videosorveglianza in tali luoghi se il datore di lavoro agisce “non per il controllo della prestazione lavorativa ma per specifici casi di tutela dell’azienda rispetto a specifici illeciti”.

 

Fonte: Seac

Cassazione: Licenziamento collettivo illegittimo se il provvedimento riguarda solamente una sede

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l’azienda provveda ad attivare la procedura per licenziamento collettivo prevista dalla Legge n. 223/1991, quest’ultimo potrà considerarsi valido solo nel caso in cui abbia preso in considerazione tutte le sedi operative dell’azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17177 dell’11 luglio 2013, ha precisato che la necessaria considerazione di tutte le sedi operative ai fini dell’applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, non può essere evitata con l’esclusione a priori che i dipendenti possano accettare un eventuale trasferimento.

 

Fonte: Seac

Cassazione: nessun permesso retribuito al lavoratore studente senza obbligo di frequenza

Con la Sentenza n. 17128 del 10 luglio 2013, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla concessione di permessi retribuiti, le cosiddette 150 ore previste da molti CCNL, nel caso di un lavoratore iscritto ad un corso universitario.

In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che non spettano detti permessi retribuiti, qualora lo studente lavoratore non abbia l’obbligo di frequenza per il superamento del corso universitario a cui è iscritto.

 

Fonte: Seac