In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l’azienda provveda ad attivare la procedura per licenziamento collettivo prevista dalla Legge n. 223/1991, quest’ultimo potrà considerarsi valido solo nel caso in cui abbia preso in considerazione tutte le sedi operative dell’azienda.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17177 dell’11 luglio 2013, ha precisato che la necessaria considerazione di tutte le sedi operative ai fini dell’applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, non può essere evitata con l’esclusione a priori che i dipendenti possano accettare un eventuale trasferimento.





