Il licenziamento collettivo è illegittimo se il datore di lavoro non rispetta i criteri concordati in sede sindacale, relativi all’individuazione dei dipendenti in esubero per la procedura di mobilità e non consente ai lavoratori stessi di verificare se effettivamente i criteri utilizzati per individuare i lavoratori da licenziare sono quelli concordati con le organizzazioni sindacali.
Lo ricorda la Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 17119 del 10 luglio 2013, conferma la condanna dell’azienda al risarcimento del danno ai lavoratori ricorrenti, compreso il danno biologico, a nulla rilevando le motivazioni opposte dall’azienda, che riteneva di essere stata “danneggiata” dalla mancata accettazione da parte dei dipendenti di un demansionamento che avrebbe consentito di non ricorrere al licenziamento collettivo. La Suprema Corte precisa che tale “rifiuto” è già stato considerato nella redazione delle graduatorie per individuare i lavoratori in esubero e non può essere fatto valere nuovamente per non corrispondere le somme stabilite dal giudice di secondo grado.





