La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20482/2013, ha confermato il principio in base al quale il risarcimento versato al lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo deve essere assoggettato a tassazione.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che tutte le indennità percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni derivante dalla perdita di redditi, fatta eccezione per quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, hanno natura di reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata.





