In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo intimato al lavoratore per giustificato motivo oggettivo, non essendo dimostrata l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni analoghe a quelle svolte precedentemente.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12810 del 23 maggio 2013, ha precisato che la prova dell’offerta all’interessato di un’attività non subordinata, ma autonoma, esterna all’azienda e senza garanzie economiche, unitamente alla circostanza che ad altri dipendenti sono proposte alternative lavorative più valide, non assolve l’onere probatorio gravante sul datore riguardo l’impossibilità della ricollocazione del lavoratore.
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