In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del recesso operato dall’azienda, se esiste anche una sola possibilità di repechage del lavoratore interessato e l’impresa non prova di aver adempiuto all’obbligo del tentativo di riposizionare il dipendente.
Nella Sentenza n. 25197 dell’8 novembre 2013, la Suprema Corte ha precisato che il licenziamento risulta illegittimo se esiste una possibilità di repechage anche “a livello solo indiziario”: nel caso in specie, inoltre, il lavoratore viene licenziato per l’esternalizzazione del servizio di pulizia interno che lo vedeva impiegato, ma questi non svolgeva solamente quest’attività, ed essendo un dipendente che si adattava a fare “un po’ di tutto”, l’onere della prova ricade sull’azienda.