In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore licenziato, in ragione dell’oggettivo e perdurante stato di crisi finanziaria dell’azienda.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20918 del 12 settembre 2013, ha ribadito che il recesso da parte del datore di lavoro non viola nessun obbligo di repechage, in quanto rileva il fatturato dell’intera impresa non quello del settore di appartenenza del dipendente licenziato.





