Con Sentenza n. 20913/2013, la Corte di Cassazione, ha stabilito l’illegittimità del trasferimento del lavoratore, in assenza di reali ragioni organizzative (insussistenza di esubero di personale), anche nel caso in cui nell’unità produttiva di destinazione vi sia un’effettiva mancanza di manodopera.
Nella fattispecie, una lavoratrice del settore del credito è riuscita ad ottenere l’inoperatività, ai sensi dell’articolo 2012 c.c., del trasferimento ad un’unità produttiva, in seguito poi oggetto di una cessione di ramo d’azienda.