In tema di danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di trasferimento ingiustificato del dipendente, allo stesso non spetta il risarcimento del danno esistenziale, qualora non fornisca la prova che il provvedimento del datore di lavoro ha condotto al fallimento del proprio matrimonio.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11527 del 14 maggio 2013, ha chiarito che l’eventuale pregiudizio non è conseguenza automatica per ogni condotta illegittima del datore e, pertanto, ricade sul lavoratore l’onere di provare che l’allontanamento ha determinato un effettivo peggioramento delle sue condizioni di vita.