La Corte di Cassazione ha stabilito che il danno da demansionamento deve essere quantificato in maniera proporzionale alle competenze e all’esperienza lavorativa del lavoratore demansionato dall’azienda presso cui lavora.
Nella Sentenza n. 23530 pubblicata il 16 ottobre 2013, la Suprema Corte ha condannato l’azienda a risarcire il dirigente demansionato, in quanto durante la causa è stato provato tramite testimoni che l’azienda aveva di fatto “messo all’angolo” l’ex-capoufficio, togliendogli ogni responsabilità gestionale e negandogli qualsiasi incarico, fino a licenziarlo. Il risarcimento del danno, quindi, va riconosciuto in via equitativa tenendo conto dell’esperienza lavorativa del soggetto e delle sue competenze. Oltremodo, il dirigente ha sollevato anche l’esistenza di un danno biologico, per il quale è stata provata la possibile connessione causale con il demansionamento (prova per presunzioni) e per il quale spetta un ulteriore risarcimento al lavoratore.




