E’ stata sottoscritto ieri sera da Confcommercio con Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil, l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale del terziario, della distribuzione e dei servizi che decorre dal prossimo 1 aprile.
“In una fase ancora critica per il nostro Paese questo accordo, che rinnova il più grande contratto nazionale applicato nel settore privato, dà riposte certe e concrete, indispensabili ad accompagnare la possibile ripresa, introducendo importanti novità sul versante della flessibilità e del mercato del lavoro per le imprese e i lavoratori, in un equilibrio complessivo dei costi per il prossimo triennio.”
Questa la dichiarazione di Francesco Rivolta, direttore generale e presidente della commissione sindacale di Confcommercio imprese per l’Italia.
I dettagli dell’accordo
L’accordo che avrà durata fino al 31 dicembre 2017, prevede un aumento a regime di 85 euro e introduce significative novità quali il contratto a tempo determinato per il sostegno all’occupazione e una reale semplificazione nella flessibilità della distribuzione dell’orario.
Nei periodi di picco di lavoro (come per esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi ma anche giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese) le imprese potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell’arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e senza che si paghi lo straordinario. Naturalmente le ore saranno recuperate (nell’ arco dei 12 mesi seguenti) ma in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale, una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.
L’intesa prevede anche norme sul sottoinquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con: 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli, e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello. Il sottoinquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Fino al 31 marzo prosegue la vigenza del vecchio contratto (teoricamente doveva scadere a fine 2013) ma per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previste ”una tantum”.
Approfondimento:
L’accordo introduce significative novità sul contratto a tempo determinato per il sostegno all’occupazione e una reale semplificazione nella flessibilità della distribuzione dell’orario. Viene, inoltre, recepito l’accordo sulla Governance del 2014 per il riordino degli enti bilaterali territoriali e la valorizzazione del welfare contrattuale nazionale.
In merito alla parte retributiva, a decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
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Livello |
1/4/2015 |
1/11/2015 |
1/6/2016 |
1/11/2016 |
1/8/2017 |
Totale |
|
Quadro |
26,04 |
26,04 |
26,04 |
27,78 |
41,67 |
147,57 |
|
I |
23,46 |
23,46 |
23,46 |
25,02 |
37,53 |
132,93 |
|
II |
20,29 |
20,29 |
20,29 |
21,64 |
32,47 |
114,99 |
|
III |
17,34 |
17,34 |
17,34 |
18,50 |
27,75 |
98,28 |
|
IV |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
16,00 |
24,00 |
85,00 |
|
V |
13,55 |
13,55 |
13,55 |
14,46 |
21,68 |
76,80 |
|
VI |
12,17 |
12,17 |
12,17 |
12,98 |
19,47 |
68,94 |
|
VII |
10,42 |
10,42 |
10,42 |
11,11 |
16,67 |
59,03 |
|
Viagg. 1.a categ |
14,16 |
14,16 |
14,16 |
15,10 |
22,66 |
80,24 |
|
Viagg. 2.a categ. |
11,89 |
11,89 |
11,89 |
12,68 |
19,02 |
67,36 |
In merito ai viaggiatori, l’ aumento salariale può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
Per I’ Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell’ ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.
Pertanto, i nuovi minimi retributivi saranno i seguenti
|
Livello |
1/4/2015 |
1/11/2015 |
1/6/2016 |
1/11/2016 |
1/8/2017 |
|
Quadro |
1.775,11 |
1.801,15 |
1.827,19 |
1.854,97 |
1.896,64 |
|
I |
1.599,02 |
1.622,48 |
1.645,94 |
1.670,96 |
1.708,49 |
|
II |
1.383,14 |
1.403,43 |
1.423,72 |
1.445,36 |
1.477,83 |
|
III |
1.182,21 |
1.199,55 |
1.216,89 |
1.235,39 |
1.263,14 |
|
IV |
1.022,46 |
1.037,46 |
1.052,46 |
1.068,46 |
1.092,46 |
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V |
923,73 |
937,28 |
950,83 |
965,29 |
986,97 |
|
VI |
829,33 |
841,50 |
853,67 |
866,65 |
886,12 |
|
VII |
710,00 |
720,42 |
730,84 |
741,95 |
758,62 |
|
Viagg. 1.a categ |
965,17 |
979,33 |
993,49 |
1.008,59 |
1.031,25 |
|
Viagg. 2.a categ. |
808,69 |
820,58 |
832,47 |
845,15 |
864,17 |
Apprendistato Professionalizzante
Viene modificato il periodo di prova:
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Livello |
Periodo di prova |
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Q – 1° |
6 mesi di calendario |
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2°- 3° |
60 giorni di lavoro effettivo |
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4 °- 5° |
60 giorni di lavoro effettivo |
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6° -7° |
45 giorni di lavoro effettivo |
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime.
La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato.
Le parti, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Fondo EST
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle quote contributive è tenuta: ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Cassa assistenza sanitaria “Qu.AS.”
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle quote contributive è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Elemento economico di garanzia
Verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017 e compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 191, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2015 – 31/10/2017.
L’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente all’1/1/2015;
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Quadri, I e II livello |
III e IV livello |
V, VI e VII livello |
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Aziende fino a 10 dipendenti |
95 euro |
80 euro |
65 euro |
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Aziende a partire da 11 dipendenti |
105 euro |
90 euro |
75 euro |
Operatori di vendita
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I categoria |
II categoria |
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Aziende fino a 10 dipendenti |
76 euro |
63 euro |
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Aziende a partire da 11 dipendenti |
85 euro |
71 euro |
Contratto a tempo determinato
Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori.
Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 368/2001, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
Contratto a tempo determinato in località turistiche
Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. b). d.lgs. n. 368/2001. Le parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.
Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione
Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati, una sola volta e per una una durata di 12 mesi, con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con soggetti che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito.
Articolazione dell’orario di lavoro
Viene eliminata la possibilità di fare 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità che prevedeva un monte ore di permessi incrementato di otto ore.
Flessibilità dell’orario
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane
Viene eliminata la possibilità , nell’ambito del secondo livello di contrattazione, di realizzare intese per il superamento dei suddetti limiti sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.





