In data 16/09/2016 è stato siglato, tra l’UNIONALIMENTARI, la CONFAPI e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, l’accordo di rinnovo CCNL Alimentari CONFAPI, applicato alle aziende della piccola e media industria alimentare.
L’accordo di rinnovo ha decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza al 30/06/2020.
Di seguito si illustrano brevemente le principali novità introdotte.
Art. 8 – Contratto a tempo determinato
Al contratto di lavoro può essere apposto un termine, che deve risultare da atto scritto, di durata non superiore a 36 mesi. Sarà possibile apporre un termine della durata massima di 44 mesi per le fasi di avvio di nuove attività.
La durata massima del contratto a termine non si applica ai contratti conclusi:
1. nel caso incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive;
2. per esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels) ovvero per tutte le attività correlate all’esecuzione di un contratto di rete;
3. per attività stagionali come definite al punto b) del successivo paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze”, ivi comprese quelle definite dal DPR n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
4. nelle fasi di avvio di nuove attività;
5. per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative e comunque in tutti i casi in cui l’azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
6. per la sostituzione dei lavoratori, paragrafo “Diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa”;
7. dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e delle persone disabili, di cui alla legge n. 104/1992;
8. dei lavoratori di età superiore a 50 anni;
9. ovvero in tutti i casi non ivi riportati e previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015;
10. in caso di secondo rapporto di lavoro o della sua proroga, dopo un primo contratto a termine per le stesse mansioni fermo restando la durata massima complessiva pari a trentasei mesi;
11. in tutti i casi di assunzione a tempo determinato, anche di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro a tempo determinato.
Lo stop&go, ovvero il periodo che deve intercorrere tra un contratto a termine ed il successivo, viene ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 10 giorni per i contratti di durata superiore.
Art. 8bis – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Viene prevista la possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ma con il limite del 20% del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato direttamente dall’azienda.
Il limite del 20% dovrà essere calcolato in base all’organico aziendale alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si intende stipulare il contratto di somministrazione ed inoltre il personale somministrato a tempo indeterminato dovrà risultare a sua volta assunto dall’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato.
Numero massimo per utilizzo contemporaneo di contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione
Viene previsto che il numero massimo di lavoratori occupati contemporaneamente con contratto a tempo determinato e di somministrazione, per ogni unità produttiva, non potrà eccedere il limite del 30% del monte ore/anno rispetto ai lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.
Viene comunque data la possibilità di ricorrere alla contemporaneità di contratti fino a 37.000 ore all’anno di effettiva prestazione.





