E’ stata siglata in data 26/07/2016, tra ANIASA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, l’ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL Autonoleggio, applicato ai dipendenti delle imprese esercenti attività di autorimesse, noleggio e soccorso stradale.
Di seguito si illustrano brevemente le novità introdotte:
Contratto a termine
Viene confermato il limite massimo di durata del contratto a termine, che non potrà eccedere i 36 mesi complessivi.
Viene inoltre prevista la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
In riferimento al c.d. stop & go, ovvero il periodo che deve necessariamente intercorrere tra un contratto a termine ed il successivo, viene prevista la sua riduzione a 10 giorni, nel caso di contratti a termine di durata inferiore ai 6 mesi, e 20 giorni, nel caso di contratti a termine di durata superiore a 6 mesi.
Viene chiarito infine che la disciplina in relazione allo stop & go, non si applica ai lavoratori assunti con contratto a termine per attività stagionali.
Contratto a tempo parziale
Le richieste di trasformazione dei contratti a tempo pieno in contratti a tempo parziale, con inserimento della clausola di reversibilità, dovranno essere accolte dall’Azienda nel limite del 5% del personale assunto a tempo pieno ed indeterminato.
Viene prevista la possibilità del lavoratore di sostituire il congedo parentale con la richiesta di trasformazione dell’orario di lavoro, per una sola volta nella vita lavorativa, a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%.
Limiti di utilizzo (tempo determinato, somministrazione, apprendistato e stage)
Viene stabilito che la sommatoria del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione a tempo determinato, in apprendistato ed in stage non potrà eccedere la quota del 30% del personale assunto a tempo indeterminato presso l’Azienda.
Confermata inoltre l’esenzione da tale computo dei lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e dei lavoratori assunti per attività stagionali.
Stage o Tirocinio Formativo
Viene introdotto un limite, pari al 6% della totalità dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, per il ricorso al contratto di Stage o Tirocinio Formativo.
E’ stato previsto l’obbligo di erogare un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a € 650 mensili lordi.





