CCNL Cooperative e Consorzi Agricoli: firmato accordo di rinnovo

CCNL Cooperative e Consorzi Agricoli: In data 03/08/2016 è stata siglato, tra l’AGCI – AGRITAL, la FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE, la LEGACOOP – AGROALIMENTARE e la FLAI – CGIL, la FAI – CISL, la UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL Cooperative e Consorzi Agricoli, scaduto lo scorso 31/12/2015.
La durata del CCNL è pari a quattro anni, pertanto il contratto decorre dal 01/01/2016 e scadrà il 31/12/2019.

Di seguito illustriamo brevemente le principali novità introdotte.

Minimi tabellari:

Livello par Minimo 31/7/2016 Aumento

1/8/2016

Minimo

1/8/2016

Aumento

1/5/2017

Minimo

1/5/2017

1 151,70 1875,63 36,90 1912,53 23,24 1935,77
2 136,38 1686,20 33,17 1719,37 20,89 1740,26
3 125,53 1552,08 30,53 1582,61 19,23 1601,84
4 116,72 1443,16 28,39 1471,55 17,88 1489,43
5 111,00 1372,38 27,00 1399,38 17,00 1416,38
6 107,78 1332,63 26,22 1358,85 16,51 1375,36
7 100,00 1236,40 24,33 1260,73 15,32 1276,05
Areanon p. 84,35 1042,95 20,52 1063,47 12,92 1076,39
Livello Aumento

1/1/2018

Minimo

1/1/2018

Aumento

1/7/2019

Minimo

1/7/2019

Aumento

Totale

1 23,24 1959,01 21,86 1980,87 105,24
2 20,89 1761,15 19,65 1780,8 94,60
3 19,23 1621,07 18,09 1639,16 87,08
4 17,88 1507,31 16,82 1524,13 80,97
5 17,00 1433,38 16,00 1449,38 77,00
6 16,51 1391,87 15,54 1407,41 74,78
7 15,32 1291,37 14,42 1305,79 69,39
Areanon p. 12,92 1089,31 12,16 1101,47 58,52

e Flessibilità:

Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte ore di eccedenza dell’orario contrattuale pari ad un massimo di 90 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti.
Nell’ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 90 ore di flessibilità e regolamentare le modalità dell’eventuale recupero in luogo della maggiorazione.

Lavoro a :

Viene prevista la possibilità di impiegare personale assunto con contratto a tempo parziale, nella misura massima del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, con un minimo di 2. La contrattazione di II° livello è legittimata ad intervenire per modificare tale percentuale.

Somministrazione di lavoro:

E’ possibile utilizzare personale in somministrazione, seguendo le modalità fissate dalla normativa vigente.
In ogni caso, il ricorso a personale in somministrazione non potrà eccedere il 15% del personale assunto a tempo indeterminato, con un minimo di 2 lavoratori.

:

L’operaio assunto con rapporto di lavoro a superiore a 30 giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi;
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50 giorni è soggetto a un periodo di prova di 8 giorni lavorativi, ma riferiti al solo primo rapporto di lavoro per le medesime mansioni.

Diritto di Precedenza:

Il lavoratore a tempo determinato potrà esercitare il proprio diritto di precedenza inviando una richiesta al datore di lavoro entro 45 giorni (in precedenza era 1 mese) dalla data di cessazione dal precedente rapporto di lavoro.

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Dott. Paolo Casini

Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa.
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
Dott. Paolo Casini