In data 8 maggio 2015 è stato siglato, da Agci Servizi, Federlavoro-Confcooperative e Legacoopservizi ed i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporto, un accordo nazionale per i lavoratori delle aziende che svolgono attività di facchinaggio, trasporto, logistica e movimentazione merci in cooperative.
E’ previsto, per i lavoratori in servizio al 1° maggio 2015, un’una tantum di 400 euro:
- 200 euro con la busta paga di luglio 2015;
- 200 euro entro il 31 dicembre 2015.
L’intesa porta una normalizzazione dei trattamenti economici dopo la sentenza n. 51/2015 della Corte Costituzionale, che conferma la legittimità delle norme che consentono di firmare contratti collettivi di lavoro solamente alle realtà imprenditoriali e sindacali che sono “realmente rappresentative”.
APPROFONDIMENTO:
Aumenti retributivi
L’accordo sottoscritto, in data 1/8/2013, dal settore dei trasporti ha stabilito un aumento a regime, riparametrato sul 3° livello Super, pari a 108,00 euro, così distribuito:
– 1/6/2013: 35,00 euro
– 1/10/2014: 35,00 euro
– 1/10/2015: 38,00 euro
Questi gli importi dei minimi:
| Livello | Minimo all’1/6/2013 | Minimo all’1/10/2014 | Minimo all’1/10/2015 |
|---|---|---|---|
| Quadro | 2.014,92 | 2.059,73 | 2.108,39 |
| 1 | 1.891,78 | 1.933,94 | 1.979,71 |
| 2 | 1.738,03 | 1.776,74 | 1.818,77 |
| 3 Super | 1.569,37 | 1.604,37 | 1.642,37 |
| 3 | 1.527,99 | 1.561,93 | 1.598,78 |
| 4 | 1.452,95 | 1.485,30 | 1.520,42 |
| 4 JUNIOR | 1.413,76 | 1.445,31 | 1.480,57 |
| 5 | 1.385,91 | 1.416,67 | 1.450,06 |
| 6 | 1.294,27 | 1.323,17 | 1.354,55 |
| 6 JUNIOR | 1.191,05 | 1.217,56 | 1.246,35 |
Il comparto delle cooperative, con l’applicazione integrale del contratto ha, pertanto, dato riconoscimento immediato agli aumenti dei minimi contrattuali pregressi e all’erogazione dell’ultima rata a ottobre 2015.
Una tantum
A totale copertura del periodo 1/1/2013 – 30/4/2015, ai lavoratori in servizio alla data dell’1/5/2015, sarà corrisposta una somma una tantum pari ad Euro 400,00 in due tranche di Euro 200,00 ciascuna di cui la prima con la busta paga del mese di luglio e la seconda entro il 31/12/2015.
Per i lavoratori assunti nel periodo tra il 1/1/2013 e il 30/4/2015, l’importo sarà calcolato in ventiseiesimi per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sistema di flessibilità
Al fine di contrastare le cooperative di comodo e/o spurie consentendo loro di utilizzare forme di flessibilità contrattuali, in un contesto di possibile verifica da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo, il presente istituto potrà essere utilizzato unicamente dalle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell’esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato e da quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.
Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l’istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa e una variabile, con le seguenti modalità:
La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio.
La parte variabile ovvero il 75% del montante complessivo verrà definita dai seguenti indici:
a) Risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL
(qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%
b) Qualità della prestazione e della produttività: 30%
Un’ulteriore parte oraria pari a 48 ore, potrà essere destinata ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese retribuiranno la maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore accantonate e potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alla fine dell’anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Le modalità di erogazione saranno definite a livello aziendale/territoriale tramite accordi sindacali unitari e successivamente depositati presso le competenti DTL.
Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente in settori economici non rientranti nella filiera del presente CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l’orario contrattuale di 39 h. settimanali (divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l’orario multi-periodale così come definito dall’art. 59 punto 1 del CCNL, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.
Mercato del lavoro
Le parti convengono che l’insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e il 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
La percentuale del 27% è elevata al 35% per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale e per la durata dei contratti stessi.
Contratto di lavoro a tempo determinato
L’intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore è fissato in 20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine. Qualora la riassunzione avvenga prima dei suddetti termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato
Lavoro somministrato
I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 35% per quello non viaggiante dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato
Apprendistato Professionalizzante
Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a quello previsto per i qualificati a seconda dei livelli di inquadramento. Detto periodo sarà ridotto della metà, quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Potranno assumere con contratto di apprendistato le aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti
Trasferte
Gli importi giornalieri delle indennità di trasferta saranno incrementati di:
– € 0,60 dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2014
– € 0,60 dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2015
Flessibilità per il personale viaggiante del 4 livello
Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le specificità proprie del trasporto delle merci, attraverso un percorso di contrattazione aziendale si definiscono condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante inquadrato al 4° livello. Tale previsione è vincolata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi aziendali tra le parti stipulanti il presente CCNL.
Per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4°, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, che prevede una durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente CCNL, potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese:
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.
Permessi giornalieri retribuiti per il personale viaggiante
Per gli anni 2014 e 2015 , le 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso in luogo della fruizione saranno obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente dei predetti permessi.
Tale importo sarà erogato, in via anticipata, nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli. Tale disposizione ha validità fino alla scadenza del presente contratto. Entro e non oltre il 31/10/2015 le parti si incontreranno per verificare le condizioni di prosieguo del presente provvedimento.
Fonte: TeleConsul





