La Corte di Cassazione ha statuito che nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore presso un’altra sede e di ingiusta privazione di ogni suo incarico lavorativo, tanto da causargli una forte depressione, lo stesso deve essere risarcito del danno biologico, morale ed esistenziale.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16413 del 28 giugno 2013, ha precisato che non sussiste una duplicazione del ristoro, qualora le voci risarcitorie riguardino distintamente la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico), la sofferenza interiore temporanea derivante dalla commissione di un fatto illecito (danno morale) e l’umiliazione delle capacità lavorative con pregiudizio all’immagine del dipendente (danno esistenziale).





