In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora intervenga un’operazione societaria, per mezzo della quale una società di modeste dimensioni viene assorbita da un’altra di dimensioni considerevoli, non sarà considerato ammissibile il demansionamento del funzionario della prima azienda al quale vengono affidate mansioni diverse e di indubbio livello inferiore.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20829 del 11 settembre 2013, ha precisato che il demansionamento illegittimo non può trovare giustificazione da parte dell’azienda nell’impossibilità di operare una completa sovrapposizione di mansioni.





