La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30177 del 12 luglio 2013, ha confermato la possibilità di utilizzare impianti di videosorveglianza in luoghi comuni all’interno dell’impresa, come ad esempio l’atrio dove si trova il timbratore, se il fine per il quale sono fatte le riprese è quello di tutelare l’impresa da possibili illeciti. Inoltre, le registrazioni possono essere utilizzate ai fini della prova di eventuali reati.
Nel caso in specie, alcuni dipendenti delle Poste Italiane, colpevoli di peculato e truffa, si erano rivolti al giudice perché ritenevano leso il principio sancito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori congiuntamente a quanto previsto dall’art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio). La Suprema Corte, però, ha ritenuto che, se da un lato i singoli uffici dei lavoratori possono essere assimilati ad un domicilio (lavorativo) e pertanto non possono essere videosorvegliati, così non è per luoghi comuni quali atrii o corridoi, e ha ribadito la piena utilizzabilità di impianti di videosorveglianza in tali luoghi se il datore di lavoro agisce “non per il controllo della prestazione lavorativa ma per specifici casi di tutela dell’azienda rispetto a specifici illeciti”.





