Una spallata data ad un collega in ambiente di lavoro, che non ha avuto alcun seguito né ulteriore strascico, non può giustificare il licenziamento per giusta causa, né integra il concetto di rissa. La particolare circostanza è stata oggetto di una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione (sent. 12 febbraio 2016 nr. 2830) e che ha visto protagonisti lavoratori dipendenti di una notoria rete televisiva.
La Corte di appello aveva respingeva l’appello proposto dalla società di telecomunicazioni e confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità dei licenziamento irrogato ad un dipendente per giusta causa, ai sensi CCNL , che sanziona con la risoluzione in tronco “la rissa nel luogo di lavoro, all’interno dei reparti operativi”. La Corte distrettuale affermava di condividere la valutazione di carenza di proporzionalità tra condotta e sanzione posta dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
In particolare, osservava come, sulla base della lettera di contestazione e della relazione di servizio di una guardia giurata, presente al fatto, il contatto fisico tra due dipendenti doveva ritenersi limitato ad una “spallata“, neppure violenta e comunque priva di qualsiasi ulteriore strascico; mentre, susseguenti frasi attribuite al lavoratore non risultavano aver avuto un contenuto minaccioso, non prospettando al soggetto passivo un qualche pericolo di male ingiusto. Ciò posto, era da escludere, ad avviso della Corte (come già dei Tribunale), che l’episodio potesse non solo essere ricondotto alla nozione penalistica di rissa, di cui non ricorrevano gli elementi strutturali, ma anche che fosse stato connotato da una violenza tale da potervi essere assimilato: non era, pertanto, configurabile nella specie né l’infrazione contestata, né quella di cui al CCNL (e cioè la “rissa nel luogo di lavoro, fuori dal reparti operativi“), sanzionabile con il licenziamento. Tra l’altro la Corte osservava, inoltre, come il lavoratore, nel corso di un rapporto durato ben dieci anni, non avesse mai ricevuto sanzioni disciplinari.
La società ricorreva per cassazione, sostenendo tra l’altro che la nozione di rissa contemplata dalla contrattazione collettiva doveva essere interpretata come inclusiva anche dell’ipotesi di aggressione di un solo lavoratore nei confronti di altro soggetto, ben potendo tale evento ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
Di diverso avviso la suprema Corte: nel caso di specie – ha motivato – la Corte territoriale ha invero fatto esatta applicazione dei principio di diritto di cui a Cass. 16 marzo 2004, n. 5372, per il quale “l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto dei giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Il giudice di appello, con motivazione adeguata, ha, in primo luogo, superato i confini della nozione penalistica di rissa, ristretta dall’elemento oggettivo dei numero minimo dei partecipanti e del carattere violento della contesa, tale da costituire pericolo per l’incolumità pubblica, per adottarne una più aderente, da un lato, al significato che del termine viene dato nella vita comune (e cioè di contesa anche tra due sole persone idonea a procurare, per le modalità dell’azione e per la sua capacità di coinvolgere terzi, una situazione di pericolo non limitata ai soli protagonisti) e, dall’altro, più in linea con le necessità peculiari dell’ambiente di lavoro, prendendo in considerazione l’idoneità del fatto a provocare una qualche alterazione della regolarità e dei pacifico e ordinato svolgersi della vita collettiva all’interno di esso, e cioè una nozione connotata da una più esatta capacità definitoria, in quanto direttamente connessa alle tavole di valori alla cui tutela presiedono i codici disciplinari elaborati dall’autonomia collettiva.
Su tali premesse la Corte ha, quindi, proceduto ad analizzare compiutamente l’episodio sia sul piano fattuale e circostanziale, che su quello dell’idoneità a determinare una situazione di turbamento dell’attività aziendale, pervenendo, ancora con motivazione congrua ed esente da critiche, ad escludere non solo la sussistenza di una “rissa“, così come definita (non vi era stata, infatti, “contesa” tra due persone, essendosi il contatto fisico limitato ad una “spallata” senza conseguenze sull’equilibrio fisico) ma anche la sussistenza delle condizioni che potessero legittimare una risoluzione in tronco del rapporto. Complessivamente respinto quindi il ricorso della società.
Fonte: ANCLSU





