In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità di un imprenditore edile per la mancata predisposizione di un’illuminazione artificiale adeguata nei luoghi di lavoro, in violazione delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 37559 del 13 settembre 2013, ha chiarito che nel suddetto caso il datore di lavoro è passibile di ammenda e lo stesso risponde solo a titolo di colpa e non di dolo e può essere condannato in base al solo verbale degli ispettori.