La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21628 del 20 maggio 2013, chiamata ad esprimersi su un caso di infortunio mortale sul lavoro, ha sentenziato che nel caso di società di capitali, la responsabilità penale per l’infortunio ricade indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società stessa e non solo sul presidente, che non può rappresentare, da solo, l’intera società, nel caso in specie.
Tale principio vale anche nel caso in cui nello stabilimento sia presente un direttore tecnico che riveste anche la funzione di responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), in quanto questa funzione non esime i rappresentanti della società della relativa responsabilità e viene meno solamente nel caso in cui il C.d.A. abbia delegato esplicitamente ad un suo membro la responsabilità di vigilare sulla sicurezza (amministratore delegato).
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