In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nelle società di capitali il “datore di lavoro” si identifica con i soggetti che posseggono effettivamente i poteri direzionali, decisionali e di spesa, quindi il presidente del consiglio di amministrazione ovvero l’amministratore delegato o, ancora, il consigliere investito di tali poteri. Il cumulo di responsabilità è escluso, qualora l’azienda abbia espressamente delegato un soggetto alle attività attinenti la prevenzione e protezione sulla sicurezza.
Posto questo, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 49402 pubblicata il 9 dicembre 2013 ha condannato per omicidio colposo il presidente della società per azioni, che coincide con l’imprenditore stesso, e il capo-cantiere per l’infortunio mortale occorso al lavoratore che è caduto da un ponteggio non allestito a norma di legge e con le necessarie protezioni. La presenza di un dipendente qualificato come “direttore tecnico” non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore, in quanto non si ravvisa, in capo a questa figura, una delega chiara in materia di sicurezza.