Videosorveglianza: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota prot. n. 299 del 28/11/2017, torna ad occuparsi dell’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo previsti dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Più precisamente, l’Ispettorato fornisce indicazioni a tutto il proprio personale con riguardo all’installazione di impianti di allarme aziendali dotati di videocamere e fotocamere, nel caso in cui queste si attivino automaticamente solo in caso di intrusione da parte di personale non autorizzato nei locali aziendali.
L’installazione di questi impianti, precisa l’Ispettorato, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con le RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Per quanto riguarda l’iter di autorizzazione, l’Ispettorato nazionale raccomanda ai propri uffici particolare celerità, ricordando che si tratta di strumenti evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale e anche tenuto conto che non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” del lavoratore (laddove le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito).





