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Start-up: modalità e termini d’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese |
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È stata pubblicata on-line da InfoCamere una guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione delle Start-up nella sezione speciale del Registro Imprese. In particolare si precisa che le società costituite prima del 19 dicembre 2012 devono inviare in forma telematica la domanda di iscrizione alla sezione speciale delle Start-up innovative entro il 17 febbraio 2013 con allegata una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante ai sensi dell’art. 25, Legge n. 221/2012. Inoltre, si segnala che nella domanda di iscrizione occorre indicare:
Si ricorda infine che per l’iscrizione delle Start-up nella sezione speciale del Registro Impresa è prevista l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, dall’imposta di bollo e dal pagamento del diritto annuale.
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Accertamento legittimo in caso di rimborso IVA non giustificato: Cassazione |
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Con Sentenza 22 gennaio 2013, n. 1420, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancanza di documentazione e quindi, di giustificazione di un rimborso IVA conseguito, legittima l’Amministrazione finanziaria ad attivare il recupero dell’imposta senza dover necessariamente procedere a ispezioni o successive attività. Pertanto, in conseguenza della condotta omissiva da parte del contribuente, non ottemperando all’esibizione della documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle somme ottenute, l’Agenzia delle Entrate è legittimata a procedere al recupero dell’IVA indebitamente percepita senza previa ispezione della contabilità societaria.
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Concessione CIGS: fissati i parametri in presenza di procedure concorsuali |
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 dicembre 2012, che individua i parametri oggettivi per l’autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). In particolare, il decreto elenca i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario. In tali ipotesi per la valutazione della sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi (anche in via alternativa):
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