In riferimento all’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria, istituito dall’art. 1, co. 755, della Legge n. 296/2006, con Messaggio n. 2078 del 10/05/2016, l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito all’attribuzione del Codice Autorizzazione (C.A.) identificato col codice “1R“.
La norma istitutiva del Fondo Tesoreria è applicabile non solo alle Aziende del settore Privato, ma anche, come chiarito dalla Circolare INPS n. 70 del 03/04/2007, a quegli organismi pubblici oggetto di processi di privatizzazione e agli Enti a cui sia stata riconosciuta la natura giuridica di “Ente Pubblico Economico“.
Ai fini del versamento delle quote di TFR maturande al Fondo Tesoreria è richiesto inoltre un requisito dimensionale del datore di lavoro: quest’ultimo dovrà avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Il calcolo dell’organico, come chiarito dall’INPS, andrà effettuato computando tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia contrattuale.
In base a questa interpretazione, andranno quindi computati nell’organico contratti a tempo determinato, stagionale, di apprendistato, intermittente, a domicilio, i quali varranno come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale, ad eccezione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.
Il limite dimensionale però non è l’unico parametro su cui si fonda l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.
L’INPS ricorda che, in base a quanto riportato nella Circolare n. 70 del 2007, tale obbligo di versamento sussiste inoltre nei confronti di quei dipendenti di Aziende obbligate al versamento (quindi con più di 50 dipendenti) che, a seguito di operazioni societarie o cessioni di contratto, passino in continuità di rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. ad un diverso datore di lavoro, non obbligato al versamento al Fondo Tesoreria.
A tal proposito, l’INPS ha chiarito che nel caso di passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato al versamento al Fondo Tesoreria, il nuovo datore di lavoro, anche se non soggetto a tale versamento, sarà tenuto al versamento delle quote di TFR limitatamente a tale personale.
In conclusione, l’INPS ribadisce che, al fine di individuare le Aziende tenute al versamento al Fondo Tesoreria, le stesse dovranno richiedere l’attribuzione del Codice Autorizzazione “1R”.
Nel caso di Aziende tenute al versamento, ma sprovviste del predetto codice autorizzazione, le stesse dovranno provvedere a chiederne l’attribuzione alla sede INPS competente, con decorrenza dall’insorgenza del relativo obbligo di versamento.
L’Istituto infine comunica che, dal mese di competenza Giugno 2016, non sarà più possibile trasmettere denunce UniEmens con presenza di versamenti al Fondo Tesoreria in assenza del codice autorizzazione “1R”.





