L’INPS, con il Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, interviene nuovamente in materia di obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, ridefinendone l’ambito di applicazione e fornendo ulteriori chiarimenti applicativi.
Con riferimento all’ambito di applicazione, modificando le istruzioni precedentemente impartite, l’Istituto
- da un lato, esclude le imprese classificate con i CSC 1.15.01 (con CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03, le imprese di somministrazione lavoro classificate con CSC 7.07.08 e CA 9A;
- dall’altro, include le imprese del settore del credito e del credito cooperativo classificate con i CSC 6.01.01 e 6.01.02 e prive del CA 3D e 3F, le imprese con CSC 6.02.01 e prive del CA 2V, le imprese del settore commercio con CSC 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX, 7.04.01 con CA 3X, con più di 15 dipendenti e fino al raggiungimento del limite dimensionale dei 50 dipendenti (a partire dal quale versano, invece, la contribuzione per CIGS e mobilità).
Le imprese che, a seguito delle nuove istruzioni INPS, si vedranno attribuito il CA 0J nel corso mese di novembre, subordinatamente al verificarsi del requisito occupazionale, verseranno la contribuzione dovuta al Fondo residuale per i mesi pregressi (da gennaio a ottobre 2014 compreso) entro il 16 dicembre prossimo come contribuzione arretrata. A partire dalle competenze relative a novembre 2014, verseranno la predetta contribuzione sotto forma di contribuzione ordinaria alle normali scadenze.





