Fondo di Solidarietà del Credito: con la circolare n. 58 del 28 marzo 2018, l’INPS ha illustrato i nuovi criteri e le nuove modalità di accesso alle prestazioni per il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, del D.I. n. 83486/2014, introdotte dal D.I. n. 99789/2017.
LA PREMESSA DELLA CIRCOLARE INPS
I criteri di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà del credito sono stabiliti dall’articolo 9 del decreto interministeriale n. 83486/2014, in base al quale l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 (programmi formativi) e 2 (assegno ordinario e prestazioni di solidarietà intergenerazionale) del decreto medesimo, avviene nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti dalla singola azienda (c.d. tetto aziendale).
Nello specifico, l’articolo 9 stabilisce, al comma 3, che nei casi di ricorso al finanziamento di programmi formativi l’intervento del fondo è determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e al netto degli altri interventi per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale già deliberati.
Nei casi, invece, di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà intergenerazionale, nonché nei casi di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, il successivo comma 4 prevede che l’intervento è determinato in misura non superiore al doppio dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale.
Con l’accordo del 20 marzo 2017, intervenuto tra le organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si è convenuto di apportare delle modifiche e integrazioni alla disciplina di cui al citato articolo 9, commi 3 e 4, del D.I. n. 83486/2014, consentendo l’accesso alle predette prestazioni anche in relazione alla contribuzione dovuta dal gruppo societario di cui l’azienda istante è parte (c.d. tetto di gruppo).
I contenuti del suddetto accordo sono stati recepiti con decreto interministeriale n. 99789 del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2017 (allegato n.1). La novella normativa introdotta dal citato decreto interministeriale consente, dunque, alla singola azienda, qualora appartenga a un gruppo societario, di accedere alle prestazioni ordinarie del Fondo in proporzione alla contribuzione dovuta dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene.
Con la circolare n. 213/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento, con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs n. 148/2015.
Con la circolare in commento si forniscono i chiarimenti in ordine alle nuove modalità di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo, introdotte con l’entrata in vigore del D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017.





