L’INPS, con il Messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013, fornisce le prime indicazioni operative per la gestione della domanda di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, nei casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
L’Istituto ricorda che l’indennità relativa al suddetto congedo è corrisposta direttamente dall’INPS ai lavoratori stagionali, agli operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), ai lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, ai lavoratori disoccupati o sospesi.





