In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l’azienda proceda con il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore, lo stesso non potrà considerarsi legittimo se giustificato con la motivazione dello scarso rendimento per mancato raggiungimento dei risultati.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17371 del 16 luglio 2013, ha precisato che lo scarso rendimento del lavoratore, legato al mancato raggiungimento dei risultati richiesti in molteplici incarichi a lui assegnati, non può di per sè giustificare alcun provvedimento espulsivo. Tale ultimo assunto trova fondamento nel principio per il quale quello che lega il prestatore al datore di lavoro è un obbligo di mezzi e non un obbligo di risultati.





