Come cambia l’Apprendistato dopo il D.L. 76/2013

Con l’approvazione del D.L.76/2013, entrato in vigore il 28 giugno scorso, ma i cui effetti in materia di sono differiti a fine settembre, si interviene sulla formazione trasversale e di base.

In particolare le misure riguardano le microimprese, piccole e medie imprese, di carattere straordinario e temporaneo limitate alle effettuate entro il 31/12/2015.

Il provvedimento prevede che entro il 30/9/2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le e le Province autonome di Trento e Bolzano adotti linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che possono prevedere le seguenti deroghe al D.Lgs. 167/2011:

a) il piano formativo individuale del contratto di apprendistato professionalizzante è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

c)in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

Nel caso in cui entro il termine del 30/9/2013 e, limitatamente alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere effettuate dal 28/6/2013 e fino al 31/12/2015, si registrasse l’inerzia della Conferenza, trovano diretta applicazione le previsioni  derogatorie.

Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richiamate linee guida, ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

Altra novità  riguarda il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ed è previsto che, dopo il conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

 

Fonte: Fondazione
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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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