Con lettera circolare n.10478/13 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le proprie direttive al personale ispettivo circa le collaborazioni meramente occasionali rese dai familiari dell’imprenditore, cioè quelle rese in virtù di un’obbligazione di natura morale, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo del contesto familiare.
In linea generale l’occasionalità della prestazione lavorativa porta all’esclusione dell’obbligo di iscrizione alle apposite Gestioni previdenziali Inps. Il Ministero sottolinea come possano considerarsi occasionali le prestazioni rese da pensionati o da familiari impiegati full-time presso altro datore di lavoro.
Il Ministero prosegue, poi, con l’intento di uniformare i comportamenti del personale ispettivo sul territorio nazionale per tutte le collaborazioni occasionali in genere. Un parametro utile è quanto previsto per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale gratuita. Tale parametro potrà, quindi, essere esteso anche al settore commercio ed agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale.
Come evidenzia il Ministero “nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo di 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue”. Il mancato rispetto di tale parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo.
In conclusione merita richiamare come siano assoggettabili a tali previsioni le collaborazioni occasionali instaurate tra il titolare dell’azienda ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado. Unica deroga è prevista per il settore agricolo che contempla rapporti di parentela e affinità di quarto grado.
Alla luce di queste novità interpretative merita porre in essere un’attenta analisi della situazione aziendale di concerto col proprio Consulente del lavoro, al fine di gestire nel modo corretto le prestazioni rese dai propri familiari ed affini.