INPS: Ingresso Croazia in UE – effetti su Disoccupazione e ANF

L’INPS, nel Messaggio n. 12242 del 30 luglio 2013, chiarisce gli aspetti relativi alla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari connessi all’ingresso della Croazia nell’Unione europea.

In particolare l’Istituto chiarisce che dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/ 2009; pertanto, non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione ai fini dell’erogazione della disoccupazione e della totalizzazione dei periodi di assicurazione.

I predetti Regolamenti si applicano anche alla materia delle prestazioni familiari; pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.

 

Fonte: Seac

Cassazione: interposizione fittizia di manodopera e finto appaltante

In tema di appalto di manodopera, la Corte di Cassazione ha statuito, sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori INPS circa le reali mansioni svolte in favore del finto appaltante, la sussistenza dell’interposizione fittizia.

Secondo la Sentenza n. 18261 del 30 luglio 2013, la confessione dei lavoratori intermediati inguaia l’unico committente della cooperativa che sulla carta ha a libro paga il personale utilizzato in realtà dal finto appaltante; quest’ultimo deve pagare le differenze sugli oneri contributivi cui la cooperativa non ha provveduto.

 

Fonte: Seac

INPS: Modulo 92-2012 per assunzioni agevolate lavoratori socialmente svantaggiati

L’INPS, nel Messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, comunica che a decorrere da oggi, 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, è disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione on-line al fine di fruire dei benefici previsti a favore dei datori di lavoro che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2013:

  • lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi,
  • donne di qualunque età prive di impiego da almeno
    • 24 mesi o
    • 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

Il predetto modulo deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.

 

Fonte: Seac

Gazzetta Ufficiale: pubblicata la proroga del Modello 770/2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2013 recante la proroga del termine ultimo di presentazione del Modello 770/2013.

Nello specifico, confermando quanto già anticipato dal MEF nei giorni scorsi con comunicato stampa, le aziende e gli intermediari abilitati avranno tempo fino al prossimo 20 settembre 2013 per l’invio sia del Modello 770 Ordinario sia di quello Semplificato relativi al periodo d’imposta 2012.

 

Fonte: Seac
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Cassazione: chiarimenti su trasfertismo e semplice straordinario

In materia di trasfertismo, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il lavoratore svolga la sua prestazione in luoghi sempre diversi, le somme che gli vengono corrisposte, anche con carattere di continuità, non potranno considerarsi automaticamente come somme che concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

Nello specifico la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 18237 del 29 luglio 2013, ha precisato che in tutti i casi in cui lo spostamento del lavoratore è “funzionale” all’attività lavorativa che lo stesso deve svolgere, il tempo impiegato andrà considerato all’interno dell’orario di lavoro e conseguentemente rientrerà all’interno della retribuzione.

 

Fonte: Seac

INPS: pagamento diretto congedo obbligatorio e facoltativo del papà

L’INPS, con il Messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013, fornisce le prime indicazioni operative per la gestione della domanda di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, nei casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

L’Istituto ricorda che l’indennità relativa al suddetto congedo è corrisposta direttamente dall’INPS ai lavoratori stagionali, agli operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), ai lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, ai lavoratori disoccupati o sospesi.

 

Fonte: Seac

Cassazione: monetizzazione delle ferie in caso di mancata fruizione

In materia di diritto alle ferie, visto il carattere irrinunciabile di tale diritto sancito dalla Costituzione (art. 36) e dalla disciplina comunitaria (art. 7, direttiva 2003/88/CE), la Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di mancata fruizione anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013, ha chiarito che non rileva il fatto che il contratto collettivo applicabile in azienda stabilisce il pagamento soltanto nel caso in cui il mancato godimento delle ferie è dipeso da motivi di servizio. Viene precisato, altresì, che l’indennità sostitutiva riveste sia un carattere risarcitorio, in quanto compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo, sia un carattere retributivo, poiché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe invece dovuto essere lavorato.

 

Fonte: Seac

INPS: invio certificati medici da parte di Ospedali – Chiarimenti

L’INPS, nella Circolare n. 113/2013, ricorda che dal 4 giugno 2013 è operativa la nuova procedura per gli invii telematici dei certificati di malattia al SAC (sistema di accoglienza centrale) che prevede l’invio dei certificati medici anche da parte delle strutture ospedaliere, al fine di:

  • comunicare l’inizio del ricovero ospedaliero;
  • inviare i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore.

L’Istituto comunica, che al fine di tenere conto di tali novità, sono state adeguate le applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia da parte di cittadini, datori di lavoro e intermediari, in modo da rendere disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto.

Le Regioni sono tenute ad adeguarsi entro 9 mesi, nelle more, le strutture sanitarie continueranno a compilare certificati di ricovero e di dimissioni in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati all’INPS, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, continuano a essere tenuti a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo all’Istituto e al proprio datore di lavoro.

 

Fonte: Seac

INPS: congedo parentale per il padre – Istruzioni

In collaborazione con LaborTre:

L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n.92 istituisce un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

L’Inps con il messaggio 12129 del 26 luglio 2013 fornisce ulteriori infromazioni e rende disponbile il modello (Cod. SR136) con il quale i lavoratori potranno comunicare le giornate di astensione e richiedere la relativa indennità.

 A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio:

  • i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari;

che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto avvenuti a  partire dal 1°gennaio 2013.
  • entro e non oltre il quinto mese dall’ingresso in famiglia o dall’ingresso in Italia, rispettivamente per adozioni e affidamenti nazionali o internazionali, comunque avvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.

Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

COSA SPETTA

1. Un giorno di congedo obbligatorio

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Due giorni di congedo facoltativo

La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

QUANTO SPETTA

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

CHI PAGA

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

MODALITÀ DI FRUIZIONE

  1. Nei casi di pagamento a conguaglio, ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della datapresunta del parto.
  2. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS delle prestazioni sperimentali afferenti ai congedi padre, in attesa della reingegnerizzazione delle procedure informatiche, le relative domande possono essere presentate dai padri lavoratori, direttamente o per il tramite del patronato, alle strutture territoriali dell’Istituto, con il presente modello, unitamente alla copia della dichiarazione della madre lavoratrice di non fruizione del proprio congedo di maternità con allegata copia del documento di identità della dichiarante medesima.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013.

Messaggio Inps n. 12129 del 26 luglio 2013

Cassazione: tirocinio seguito da co.co.pro. – non c’è subordinazione se esite il progetto

A seguito di un tirocinio, un’impresa ha stipulato con il medesimo lavoratore una collaborazione coordinata a progetto: non c’è presunzione di subordinazione se l’azienda dimostra l’esistenza concreta di un progetto.

È questa la conclusione della Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 18091 del 25 luglio 2013 precisa che le tipologie contrattuali scelte di volta in volta dalle parti rispondevano alle esigenze esistenti nel momento specifico della loro sottoscrizione e, pertanto, vista l’esistenza reale di un progetto affidato alla lavoratrice, deve essere esclusa l’esistenza di un vincolo di subordinazione fra collaboratrice e azienda.

 

Fonte: Seac