La Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del recesso del datore di lavoro, qualora lo stesso abbia erroneamente indicato nella lettera di licenziamento un termine di preavviso inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo di categoria e abbia consentito la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del preavviso.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16504 del 2 luglio 2013, ha respinto l’eccezione del datore, il quale sosteneva che l’indicazione di un preavviso ridotto nella lettera di recesso non avrebbe potuto comunque modificare i termini legali in essere; infatti, viene precisato che la concessione del termine di preavviso non deriva dalla legge ma va esplicitato dal recedente.
