Cassazione: licenziamento inefficace in caso di errata indicazione del preavviso

La Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del recesso del datore di lavoro, qualora lo stesso abbia erroneamente indicato nella lettera di licenziamento un termine di preavviso inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo di categoria e abbia consentito la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del preavviso.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16504 del 2 luglio 2013, ha respinto l’eccezione del datore, il quale sosteneva che l’indicazione di un preavviso ridotto nella lettera di recesso non avrebbe potuto comunque modificare i termini legali in essere; infatti, viene precisato che la concessione del termine di preavviso non deriva dalla legge ma va esplicitato dal recedente.

 

Fonte: Seac