Cassazione: videosorveglianza legittima se l’intento è di tutelare l’azienda da illeciti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30177 del 12 luglio 2013, ha confermato la possibilità di utilizzare impianti di videosorveglianza in luoghi comuni all’interno dell’impresa, come ad esempio l’atrio dove si trova il timbratore, se il fine per il quale sono fatte le riprese è quello di tutelare l’impresa da possibili illeciti. Inoltre, le registrazioni possono essere utilizzate ai fini della prova di eventuali reati.

Nel caso in specie, alcuni dipendenti delle Poste Italiane, colpevoli di peculato e truffa, si erano rivolti al giudice perché ritenevano leso il principio sancito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori congiuntamente a quanto previsto dall’art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio). La Suprema Corte, però, ha ritenuto che, se da un lato i singoli uffici dei lavoratori possono essere assimilati ad un domicilio (lavorativo) e pertanto non possono essere videosorvegliati, così non è per luoghi comuni quali atrii o corridoi, e ha ribadito la piena utilizzabilità di impianti di videosorveglianza in tali luoghi se il datore di lavoro agisce “non per il controllo della prestazione lavorativa ma per specifici casi di tutela dell’azienda rispetto a specifici illeciti”.

 

Fonte: Seac

Ministero del Lavoro: contratto a progetto e call center – chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.

In particolare, il Ministero evidenzia che l’articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 non trova applicazione, anche con riferimento alla sussistenza di uno specifico progetto, nelle ipotesi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda.

La semplificazione, introdotta dal legislatore nell’ambito dei call-center, consente l’impiego di personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di “attività di servizi”, tra cui risultano annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale “vendita” di prodotti o di servizi.

 la lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013

Fonte: DPL Modena