L’INPS, nel Messaggio n. 12242 del 30 luglio 2013, chiarisce gli aspetti relativi alla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari connessi all’ingresso della Croazia nell’Unione europea.
In particolare l’Istituto chiarisce che dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/ 2009; pertanto, non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione ai fini dell’erogazione della disoccupazione e della totalizzazione dei periodi di assicurazione.
I predetti Regolamenti si applicano anche alla materia delle prestazioni familiari; pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.





