Con Messaggio n. 3180 del 1° agosto 2017, l’INPS interviene in materia di indennità di Disoccupazione per Operai Agricoli a tempo indeterminato, con particolare riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario promosso da questa categoria per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione non agricola (DSO, ASPI, miniASPI, NASPI).
In particolare, è stato rappresentato che un operaio agricolo a tempo indeterminato, che venga licenziato il 31 dicembre a conclusione di una attività lavorativa per la quale risulta copertura contributiva per l’intero anno solare, non ha diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano nell’anno di competenza giornate indennizzabili.
Nel contempo, lo stesso lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione non agricola se nel biennio – relativamente al requisito per disoccupazione ordinaria e indennità ASpI – o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi – relativamente al requisito per l’indennità NASpI – precedenti la cessazione del rapporto di lavoro sia stato prevalentemente lavoratore agricolo.
In tale contesto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato è privo di tutela contro la disoccupazione.
La conclusione chiarificatrice dell’INPS contenuta nel Messaggio n. 3180:
[…] al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui al R.D. n. 1827 del 1935 e s.m. se, nel biennio antecedente al licenziamento, può fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo.
Non si può parimenti applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L’applicabilità è infatti espressamente esclusa dalle sopra citate disposizioni di cui all’art. 2, co. 3, della legge n. 92 del 2012 e all’art. 2 del D. lgs. n. 22 del 2015.
Si precisa infine che nel caso di un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato (OTI) che sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, non può essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola in quanto – secondo la legislazione che regola la prestazione di disoccupazione nel settore agricolo – non residuano giornate indennizzabili (circ. INPS n.139 del 20/6/1988 esplicativa dell’art. 7, co. 4, del D.L. 21/3/1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20/5/1988 n. 160).
Il lavoratore in questione potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione NASpI qualora nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.





