INPS: attiva la nuova procedura “Regolarità contributiva online”

L’INPS, con il Messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, rende noto che dal prossimo 22 luglio sarà disponibile la nuova procedura “Regolarità contributiva online” tramite la quale i responsabili dell’adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti) o i loro delegati o intermediari autorizzati potranno verificare direttamente online la propria regolarità contributiva.

Il servizio sarà disponibile sul portale dell’Istituto, seguendo il percorso “Servizi on line” > “Per tipologia di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti”.

 

  Messaggio n. 11512 del 17/07/2013

 

Agenzia delle Entrate: Modifiche alle specifiche tecniche degli studi di settore

Con Provvedimento 17 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore nonché le modifiche della modulistica degli studi di settore da allegare all’UNICO 2013, nonostante la prima scadenza dei pagamenti sia già decorsa (8 luglio 2013).

Tra le varie correzioni si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che i lavoratori autonomi tenuti alla presentazione degli studi di settore devono compilare il rigo “Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” del quadro V “Ulteriori dati specifici”, nonostante abbiano cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007) nel periodo d’imposta 2012.

Il Provvedimento in esame specifica che la disposizione sopra esposta è stata adottata al fine di “evitare che i controlli di coerenza tra i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e UNICO 2013 rilevino disallineamenti tra i dati contabili dovuti al particolare regime di determinazione del reddito applicato dagli stessi nei periodi di imposta precedenti al 2012”.

 

Fonte: Seac

Cassazione: Colpevole di ingiuria il Manager che accusa pubblicamente il sottoposto

Il responsabile dell’azienda che, durante una riunione con tutti i dipendenti, imputa ad un sottoposto gli scarsi risultati aziendali nonché il danneggiamento di alcune autovetture di proprietà degli altri lavoratori, seppur quest’ultima accusa con il beneficio del dubbio, è reo di ingiuria, in quanto accusa il lavoratore senza prove concrete e lo sottopone alla riprovazione “gratuita” dei colleghi.

Tale, in sintesi, il pensiero della Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 30502 del 15 luglio 2013 conferma la condanna del dirigente aziendale e chiarisce che non rilevano, ai fini della decisione, le testimonianze rese da altri lavoratori che confermano le inadempienze lavorative del sottoposto e le voci di corridoio che lo vogliono principale indiziato dei danni alle macchine dei colleghi.

 

Fonte: Seac