La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre un’utile risposta ai quesiti che ogni giorno arrivano dalla rete. Oggi Silvia Donà risponde ad una domanda relativa al diritto di precedenza in caso si nuove assunzioni a termine e a tempo indeterminato.
Domanda:
Chi può esercitare il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a termine e a tempo indeterminato ed entro quale periodo il lavoratore può manifestare la volontà di esercitare questo diritto? Vi è la possibilità che la contrattazione collettiva possa prevedere disposizioni differenti in materia di diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni.
Risposta:
Il diritto di precedenza è regolato all’art. 5 del d. lgs n. 368/2001, modificato dalla L. 247/2007 che ha introdotto i commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies che dettano la disciplina sul diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a termine e a tempo indeterminato.
Vengono indicati due diritti di precedenza:
- per il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a sei mesi” è riconosciuto il diritto di precedenza, qualora il datore di lavoro proceda ad effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate;
- per il lavoratore assunto a termine per attività stagionali è riconosciuto il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali.
Il d. l. 112/2008, convertito in legge 133/2008 ha poi espressamente riconosciuto la possibilità ai contratti collettivi di prevedere disposizioni differenti in materia di diritto di precedenza.
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di precedenza è necessario chiarire che non opera in automatico, ma è il lavoratore che deve espressamente manifestare la propria volontà di esercitarlo entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, nel caso di lavoratori a termine; entro tre mesi per i lavoratori stagionali e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (ai sensi del comma 4 sexies).
Anche nel predetto ambito si è demandato alla contrattazione collettiva, a livello nazionale, territoriale o aziendale, il potere di disciplinare diversamente tale diritto. E’ chiara, quindi, anche in queste ipotesi la volontà del legislatore di valorizzare al massimo l’autonomia delle parti.





