INPS: ulteriori chiarimenti sul contributo ASPI

L’INPS, con messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al nuovo contributo AspI dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013.

Le precisazioni riguardano, in particolare, il criterio di calcolo dell’anzianità aziendale.

In particolare,

il contributo è dovuto:

- se l’interruzione avviene durante il periodo di prova, qualora il capo al lavoratore ricada il teorico diritto all’ASpI;

- per tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part-time o il lavoro intermittente (in quest’ultimo caso, i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale);

- in caso di cessione di azienda, deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente

- dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo dal 1 gennaio 2013.

il contributo non è dovuto:

- durante le sospensioni per aspettativa non retribuita;

- durante i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c.5, D.L.vo 151/2001 – TU Maternità;

- da parte delle aziende tenute al versamento del contributo di cui all’art. 5, co. 4, della legge n. 223/1991 (lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario); dal 1° gennaio 2016, la contribuzione sarà dovuta anche dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge n. 223/1991.

Modalità di pagamento

Ai fini della corresponsione del contributo, l’obbligo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

 Riguardo alle modalità di versamento, laddove la contribuzione sia assolta nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno provvedere alla trasmissione di un flusso individuale, riferito al lavoratore cessato, analogamente a quanto avviene nel caso di liquidazione di arretrati, in cui andrà valorizzato nell’elemento il già previsto codice causale “M400” e  nell’elemento l’importo dovuto.

Per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, é utilizzabile esclusivamente il codice causale è “M401”, da valorizzare nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>.

Nel caso di aziende cessate, per il versamento del contributo , i datori di lavoro provvederanno ad inviare – per ogni lavoratore interessato – un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività aziendale, utilizzando il codice “M400”.

 il messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013

 

Fonte: DPL Modena

INPS: Prorogati i versamenti per la Gestione Artigiani e Commercianti

L’INPS, con messaggio n. 10385 del 27 giugno 2013, per quanto riguarda la scadenza dei versamenti della contribuzione eccedente il minimale per la Gestioni artigiani e commercianti e gestione separata, comunica che per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 17 giugno 2013 per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 e 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013, sono state modificate dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 139 del 15 giugno 2013.

 il messaggio n. 10385 del 27 giugno 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2013

Differimento, per l'anno  2013,  dei  termini  di  effettuazione  dei
versamenti dovuti dai soggetti che  esercitano  attivita'  economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. (13A05268)
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP)»; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante
«Modalita' per la presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto l'art. 17 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione  dei  termini
di versamento; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2013, per
il periodo  d'imposta  2012,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri, della  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli  indicatori  di  normalita'
economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2012; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto l'art. 3-quater  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Considerata l'opportunita' di differire  i  termini  di  versamento
delle imposte risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate  nell'anno
2013 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

Differimento, per l'anno  2013,  dei  termini  di  effettuazione  dei
  versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 
  1.  I  contribuenti   tenuti   ai   versamenti   risultanti   dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta  regionale
sulle attivita' produttive e dalla  dichiarazione  unificata  annuale
entro il 17 giugno 2013, che esercitano attivita' economiche  per  le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di  cui  all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che  dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito  per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di  approvazione  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  effettuano  i   predetti
versamenti: 
    a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione; 
    b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  a  societa',  associazioni  e
imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2013 

                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Letta           

Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni

Fonte: DPL Modena

Abrogata la visita medica preventiva per Apprendisti e Minori.

L’art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare (che ad ogni buon fine si allega in copia), al co. 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all’articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.).  Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

Art. 42 

               (Soppressione certificazioni sanitarie) 

  1. Fermi restando  gli  obblighi  di  certificazione  previsti  dal
decreto legislativo decreto  legislativo  9  aprile  2008.  n.  81  e
successive modificazioni per i  lavoratori  soggetti  a  sorveglianza
sanitaria, sono abrogate le disposizioni  concernenti  l'obbligo  dei
seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro: 
  a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 
  1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4  maggio
1925, n. 653; 
  2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al  regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 
  3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f),  del  regolamento  di
cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 
  4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402; 
  b) limitatamente alle lavorazioni non  a  rischio,  certificato  di
idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n.
1668, e all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977,  e
successive modificazioni; 
  c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i
farmacisti, di cui: 
  1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di  cui
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui  al  regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275; 
  d) certificato di idoneita' fisica per  l'assunzione  nel  pubblico
impiego, di cui: 
  1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
  2) all'articolo 11, secondo comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
  3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
  4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 
  5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; 
  e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita'  di  maestro
di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  della  legge  8
marzo 1991, n. 81. 
  2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni 
  a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati  medici
quanti sono i dipendenti  medesimi  per  comprovare  che  essi  siano
esenti  da  difetti  ed  imperfezioni  che  impediscano   l'esercizio
professionale della farmacia e da malattie  contagiose  in  atto  che
rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse; 
  b) al terzo comma, le parole:  «Le  suddette  comunicazioni  devono
essere trascritte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  suddetta
comunicazione deve essere trascritta», 
  3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della  disciplina  di
cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  successive
modificazioni, non trovano applicazione le  disposizioni  concernenti
l'obbligo  della  seguente  certificazione   attestante   l'idoneita'
psico-fisica   relativa   all'esecuzione   di   operazioni   relative
all'impiego di gas tossici, di  cui  all'articolo  27,  primo  comma,
numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147. 
  4. Sono abrogate le disposizioni relative  all'obbligatorieta'  del
certificato  per  la  vendita  dei  generi  di  monopolio,   di   cui
all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile  2002,
n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse. 
  6. La lettera e) del  comma  1,  dell'articolo  5  della  legge  21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e  la  lettera  e)
del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate. 
  7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, e' abrogata. 



Fonte: DPL Modena

Contratti: rinnovo del contratto autonoleggio e autorimesse

E’ stato rinnovato, da Aniasa e Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti, il CCNL dei lavoratori dipendenti del settore dell’autonoleggio, del soccorso stradale e dei parcheggi-autorimesse.

Il contratto, che avrà una validità sino al 31 dicembre 2015 prevede aumenti retributivi medi per 105 euro lordi e l’erogazione di una tantum di 210 euro per il periodo gennaio-giugno 2013.

 

Fonte: DPL Modena

Lavoro Intermittente: modalità per la comunicazione preventiva

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 25 giugno 2013 che adotta il modello di comunicazione “Uni-Intermittente” per l’invio della comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013.

Il modello, disponibile all’interno del portale Cliclavoro.gov.it, deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- via email all’indirizzo di posta elettronica certifica (pec) ;

- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.

Esiste una ulteriore modalità di comunicazione attraverso l’invio di un sms, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

Le nuove modalità di invio saranno attive in data 3 luglio 2013, giorno in cui entrerà in vigore il decreto interministeriale del 27 marzo 2013.

  Decreto Direttoriale 25 giugno 2013

 

Fonte: DPL Modena

Cassazione: risarcimento del danno per Demansionamento

La Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza del demansionamento del dipendente, qualora il datore di lavoro lo abbia destinato a nuovi incarichi che, seppur in astratto corrispondenti alla declaratoria contrattuale di appartenenza, risultano riduttivi rispetto a quelli svolti in passato dallo stesso lavoratore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 15769 del 24 giugno 2013, ha precisato che, in mancanza della prova da parte del datore circa l’equivalenza delle mansioni attribuite, il dipendente deve essere risarcito del danno; nel caso di specie, il risarcimento è riconosciuto nella misura del 50 per cento della retribuzione per tutto il periodo della dequalificazione, visto l’atteggiamento intransigente del lavoratore, prossimo alla pensione, nel ricollocarsi in una posizione differente dopo la ristrutturazione aziendale.

 

Fonte: Seac

Nota INAIL: utenze abilitate ad operare

L’INAIL, con una Nota del 21 giugno 2013, rende noto che:

  • gli utenti registrati nel vecchio gruppo “Consulente del lavoro old” che non hanno effettuato e non intendono effettuare la comunicazione alla DTL ai sensi della Legge n. 12/1979 perché svolgono adempimenti solo per imprese senza dipendenti,
  • possono richiedere l’abilitazione ai servizi telematici nel gruppo “Tributarista, revisore e altro professionista per imprese senza dipendenti” e possono trasferire le proprie ditte in delega (con il relativo storico delle pratiche) dalla loro vecchia utenza nel gruppo “Consulente del lavoro old” alla nuova utenza.

Tale funzionalità è operativa dal 21 giugno 2013.

 

Fonte: Seac

CCNL Panificatori 2013 – 2015

E’ stato sottoscritto il 19 giugno 2013, tra l’ASSIPAN – Associazione Italiana Panificatori e Affini e l’UGI Terziario, il CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

  CCNL per il personale aziende di panificazione 2013-2015

Fonte: DPL Modena

CCNL Lavoro Domestico – Ipotesi di Accordo

E’ stato sottoscritto il 21 maggio 2013, tra Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTuCS-Uil e FederColf, l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. La decorrenza va dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016.

  CCNL per il personale domestico 2013-2016

Fonte: DPL Modena

Pensioni – Opzione Donna: ultimi aggiornamenti e chiarimenti

C’è tempo sino al 31/12/2014 per la domanda, per le lavoratrici dipendenti che desiderano andare in pensione con la cosiddetta “Opzione Donna”, ovvero la possibilità data dalla Legge 243/04 (Riforma Maroni), per le donne, di andare in pensione con la sola maturazione di 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e di 35 anni di contributi, optando, però, per il calcolo contributivo dell’assegno pensionistico.
Dell’Opzione Donna e dei raffronti tra le diverse metodologie di computo, specie per quanto concerne le percentuali di penalizzazione, ho parlato in maniera approfondita in miei tre precedenti articoli, pubblicati sul sito “www.PagheFacili.org” e sul mio blog “Lavoro, Fisco e Adempimenti”.
In questa sede, tratterò le principali novità introdotte, nel 2013, dagli adeguamenti alla speranza di vita, e di alcune particolarità di calcolo precedentemente non menzionate, in quanto recentemente chiarite da una circolare Inps.

Innanzitutto, sono stati adeguati i coefficienti legati all’età (ovvero i coefficienti di trasformazione, secondo i quali il montante contributivo accantonato e rivalutato è “trasformato” in assegno mensile, che variano, in aumento, al variare dell’età pensionabile): di seguito, ecco la nuova tabella:

tabella coeff rivalut

Effettuando un confronto con i parametri in vigore precedentemente, dai calcoli effettuati, applicati ai casi pratici, è stata rilevata una penalizzazione media ulteriore del 3%.

Le novità, purtroppo, non finiscono qui: anche il requisito dell’età è stato adeguato, con l’aggiunta di 3 mesi, oltre ai 57 anni (58 per le autonome).
Nulla cambia, invece, in relazione alle “finestre mobili”: ricordiamo, per chi non avesse letto i post precedenti, che, per maturare il diritto alla pensione, dal momento della domanda dovranno trascorrere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, e 18 per le autonome.
Per questo motivo, i requisiti dovranno essere maturati, e la domanda effettuata, improrogabilmente entro il 31/12/2014, per aver diritto alla pensione entro il 31/12/2015.
Nessuna possibilità, purtroppo, per chi maturasse il diritto alla pensione dopo questa data.

Infine, è bene sottolineare una specifica, chiarita da una delle ultime circolari dell’Inps, relativa alla modalità di calcolo contributivo della pensione con l’Opzione: il computo, infatti, dovrà essere “mitigato” rispetto al contributivo puro, grazie alla differenziazione, nel conteggio, dei periodi precedenti al 31/12/1995.
In particolare,per determinare il montante dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 alla data del pensionamento, si accantona, per ogni anno, il 33 per cento della retribuzione lorda corrisposta. Questi importi sono rivalutati, a tasso composto, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale (il cosiddetto PIL) ovvero dall’incremento del prodotto interno lordo nominale che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno.
Le regole per questa rivalutazione, specificati nella circolare INPS n. 219 del 17 dicembre 1999, prevedono che il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno si rivaluti per il coefficiente previsto per l’anno successivo
Circa, invece, la contribuzione versata prima del 1996, la costruzione del montante è più articolata.
In primo luogo si risale alle retribuzioni annue lorde percepite nel decennio ( o nel periodo minore) precedente il 1996. Così , ad esempio, occorrerà prendere in considerazione gli stipendi annui percepiti dal 1986 al 1995.
A ciascuna delle retribuzioni così individuate , si applica, poi, la percentuale pagata in quell’anno dalla ditta a titolo di contributi per la pensione (per il 1995 l’aliquota contributiva era, ad es., pari al 27, 57%); le contribuzioni di ogni anno, appositamente rivalutate in base alla media quinquennale del PIL, vanno sommate tra di loro e divise per 10, al fine di ottenere la contribuzione media annua, che andrà, poi, moltiplicata per gli anni di contributi versati prima del 1995, per ottenere il montante da utilizzare per il calcolo contributivo.
Dal capitale così accumulato – che è la somma dei due “montanti “ (quello post 1995 e quello ante 1996) – si otterrà una pensione annua pari ad un’aliquota media che oscilla tra un minimo del 4, 3 per cento se si chiede la pensione a 57 anni ed un massimo del 6,5 per cento se si lavora fino a 70 anni.(vedi tabella).
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con incrementi progressivi (nel dettaglio, un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato, ed il numero dei mesi. Esemplificando, per una donna che matura il diritto alla pensione a 57 anni e 8 mesi, la formula di calcolo dell’aumento del coefficiente di trasformazione da applicare sarà: ((4,416 – 4,304)/12)x8 ).

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro

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