La Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza del demansionamento del dipendente, qualora il datore di lavoro lo abbia destinato a nuovi incarichi che, seppur in astratto corrispondenti alla declaratoria contrattuale di appartenenza, risultano riduttivi rispetto a quelli svolti in passato dallo stesso lavoratore.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 15769 del 24 giugno 2013, ha precisato che, in mancanza della prova da parte del datore circa l’equivalenza delle mansioni attribuite, il dipendente deve essere risarcito del danno; nel caso di specie, il risarcimento è riconosciuto nella misura del 50 per cento della retribuzione per tutto il periodo della dequalificazione, visto l’atteggiamento intransigente del lavoratore, prossimo alla pensione, nel ricollocarsi in una posizione differente dopo la ristrutturazione aziendale.





