La Corte di Cassazione ha stabilito l’insussistenza dell’obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente demansionato, qualora questi non provi come l’attribuzione a compiti diversi, se non la forzosa inattività dovuta alla riorganizzazione aziendale, abbiano leso la sua professionalità.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14214 del 5 giugno 2013, ha chiarito che il lavoratore non può limitarsi ad invocare la potenzialità lesiva del comportamento del datore, ma deve dimostrare che la dequalificazione ha peggiorato la sua vita. L’interessato non può nemmeno invocare un repentino mutamento dell’interpretazione della norma processuale, per ottenere la rimessione in termini, poiché al momento della proposizione del ricorso di primo grado già esisteva un contrasto giurisprudenziale in materia e, pertanto, non si configura l’errore scusabile.







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