In materia di diritto alle ferie, visto il carattere irrinunciabile di tale diritto sancito dalla Costituzione (art. 36) e dalla disciplina comunitaria (art. 7, direttiva 2003/88/CE), la Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di mancata fruizione anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013, ha chiarito che non rileva il fatto che il contratto collettivo applicabile in azienda stabilisce il pagamento soltanto nel caso in cui il mancato godimento delle ferie è dipeso da motivi di servizio. Viene precisato, altresì, che l’indennità sostitutiva riveste sia un carattere risarcitorio, in quanto compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo, sia un carattere retributivo, poiché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe invece dovuto essere lavorato.