La Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso di controversia con il datore di lavoro, l’abitazione del dipendente, in presenza di mezzi adeguati all’attività lavorativa (ad esempio pc e adsl), può essere considerata dipendenza aziendale ai fini dell’individuazione del Foro competente a conoscere della lite.
Nello specifico la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 17347 del 15 luglio 2013, ha precisato che, vista la sempre maggiore diffusione del telelavoro soprattutto nel settore terziario, il giudice incaricato di dirimere la controversia va individuato nel Foro nel cui territorio risiede il lavoratore, qualora la sua abitazione, dalla quale svolge una serie di attività produttive grazie ad una sufficiente attrezzatura tecnologica, rappresenti una vera e propria articolazione dell’impresa.





