Con sentenza n. 13404 del 29 maggio 2013, la Cassazione ha affermato che la prestazione di lavoro temporaneo rientra, anche in base alle norme europee, nella categoria del contratto a tempo determinato.
La Suprema Corte richiama espressamente la sentenza pronunciata nella causa C-290/12 dalla Corte di giustizia europea, pubblicata l’11 aprile 2013, dove si legge «L’interinale “reiterato” italiano non ottiene l’assunzione dall’utilizzatore in base alle regole Ue sui tempi determinati»: il contratto a termine che si accompagna a un contratto di lavoro interinale rientra in ogni caso nella categoria del lavoro a tempo determinato.
Entrando nello specifico della sentenza n. 13404/13, la Cassazione ha ammesso l’indennità omnicomprensiva prevista dal collegato lavoro nel caso in cui, per genericità della causale, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato che ha portato l’interinale in azienda si trasforma in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato fra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
La Sentenza n. 13404/2013 (fonte Guida al Diritto)
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