Decreto Dignità: stretta sul Contratto a Tempo Determinato

Nella riunione del 2 luglio, il  ha approvato un Decreto Legge, denominato “Disposizioni Urgenti per la Dignità dei Lavoratori e delle Imprese”, il c.d. Decreto Dignità, nel quale sono contenute importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a , le quali rendono più stringente il ricorso a questa tipologia contrattuale.

In sintesi, il Decreto stabilisce che:

  • la durata massima del contratto a termine passa da 36 a 24 mesi;
  • la stipula del contratto può anche essere “acausale”, ma solo per i contratti della durata massima di 12 mesi, mentre per i rinnovi che eccedano i 12 mesi, vengono reintrodotte le causali;
  • il numero massimo di proroghe viene ridotto da 5 a 4;
  • alla maggiorazione dell’aliquota contributiva dell’1,4% per il finanziamento della Naspi, introdotta dalla , viene aggiunto un ulteriore  previdenziale aggiuntivo pari allo 0,5% per ogni rinnovo del contratto.

In base al testo del Decreto, la nuova disciplina verrà applicata ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del Decreto stesso, nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti già in corso.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore definitiva.

IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO LEGGE

Articolo 1
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Al contratto di può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola “trentasei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. ”;

b) all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
“01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1.”;
2) al comma 1 la parola “trentasei”, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola “ventiquattro” la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”; la parola “sesta” è sostituita dalla parola “quinta”;

c) all’articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 
 
 

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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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