Secondo la Corte di Cassazione il tempo necessario agli operai per le operazioni di vestizione e svestizione (dieci minuti in più all’entrata e all’uscita del turno), nel silenzio del contratto collettivo di categoria, va retribuito da parte del datore di lavoro, risultando inutile invocare gli accordi aziendali che non possono essere riferiti alla fase preparatoria della giornata di lavoro.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2837 del 7 febbraio 2014, ha chiarito che nel rapporto di lavoro sussiste una fase preparatoria, riguardante prestazioni o attività strumentali, autonomamente esigibili dal datore di lavoro; pertanto, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) l’azienda deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.





