La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 23702 del 18 ottobre 2013, in relazione al contratto a tempo determinato “acausale” previsto dalla Legge n. 92/2012, ha precisato che l’assenza di una causale a giustificare l’apposizione del termine deve comunque essere verificabile nel merito.
Tale posizione, chiariscono i giudici, prende le mosse dal fatto che il contratto a termine deve considerarsi una fattispecie “eccezionale” rispetto al contratto a tempo indeterminato che costituisce la forma primaria di rapporto di lavoro. Nel caso in specie, pertanto, la Spa pubblica non può appellarsi al mero rispetto dei vincoli di finanza pubblica per giustificare la stipula del contratto a termine, in quanto il modello privatistico adottato dalla società la sottopone anche alla normativa civilistica propria di tale fattispecie.