Con riferimento al contratto a tempo determinato, la Corte Costituzionale è intervenuta chiarendo che, nell’ipotesi di ricorso a tale fattispecie contrattuale per ragioni sostitutive, non è necessaria da parte delle imprese particolarmente complesse l’indicazione del nominativo del dipendente sostituito.
Nello specifico la Consulta, con la Sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, ha precisato che, nel silenzio della legge, l’esigenza di indicare puntualmente la causale del contratto è adempiuta, da parte delle imprese di grandi dimensioni, anche soltanto con il riferimento al numero di lavoratori assenti in una determinata funzione aziendale. Tale interpretazione non comporta alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a termine da piccole imprese, poiché il datore di lavoro deve sempre formalizzare in maniera rigorosa per iscritto le ragioni sostitutive nella lettera di assunzione a tempo determinato.





