Il Contratto a Termine va obbligatoriamente firmato: con la Sentenza n. 2774 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da un lavoratore, ha dichiarato illegittimo il contratto a termine firmato solo dal datore di lavoro.
Nello specifico, la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, secondo cui era da considerarsi valido il contratto a termine intercorso tra le parti, pur se consegnato al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore di lavoro, in quanto il lavoratore, reso edotto nel corso di apposita riunione del vincolo di durata del rapporto di lavoro, aveva accettato le condizioni illustrate dal datore medesimo, per come dimostrato dall’avvenuto svolgimento di attività lavorativa dal giorno successivo alla predetta riunione.
Il dipendente interessato, ha proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Secondo la Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di essere provata a mezzo testi (Cassazione n. 13393 del 2017) – presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (Cassazione n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.
Non è quindi sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro, poiché la consegna in questione – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso del Lavoratore e rinviato la Sentenza alla Corte d’Appello di Milano per la liquidazione delle spese di giudizio.