Con sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà imposto alle c.d. pensioni d’oro in quanto, integrando un prelievo di natura tributaria vìola il principio di uguaglianza e di capacità contributiva realizzando “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini“.
L’illegittimità costituzionale riguarda l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del Dl 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.
La norma censurata disponeva che, dal primo agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l’importo fino a 150mila euro; pari al 10% per la parte eccedente 150mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro.
La Consulta ha ricordato, fra l’altro, che “i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’articolo 53 Costituzione, il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro“.





